Art. 1.
(Finalità ed oggetto).

      1. La Repubblica promuove la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione e ne dichiara il preminente interesse nazionale in funzione della grande importanza storico-artistica che essi rivestono per l'Italia, la sua cultura e la sua identità.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e in conformità alle risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, disciplina gli interventi per la salvaguardia e il recupero delle città e dei nuclei di fondazione, nonché le attività relative alla loro valorizzazione culturale e turistica.
      3. È disposto, altresì, l'avvio della procedura necessaria all'inserimento delle città e dei nuclei di fondazione nella «lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO.